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Sempre più spesso nel dibattito nazionale sull’immigrazione è centrale il tema dei richiedenti asilo. Sempre più spesso ci sentiamo raccontare una storia che affonda le sue radici nella retorica, ma non nella giurisprudenza. In Italia, il termine clandestino viene spesso usato impropriamente per indicare chiunque arrivi nel Paese senza documenti validi. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, un richiedente asilo non è un clandestino, poiché gode di uno status legale specifico finché la sua domanda di protezione internazionale non viene esaminata.

Oggi per entrare in Italia in modo regolare le strade sono poche, complesse e non facilmente accessibili. Non è un giudizio di merito, ma una analisi oggettiva di una realtà che è nei numeri: ad esempio dei 131.000 lavoratori ammessi con decreto flussi nel 2023 solo il 28% è riuscito ad avere un visto di ingresso (fonte: Sole 24 Ore). Quindi la strada più facilmente percorribile è quella di tentare la fortuna attraverso il mare o le frontiere di terra, e provare a raggiungere il territorio italiano senza avere un titolo valido in partenza. Poi, arrivati alla prima frontiera utile, si potrà fare domanda di protezione internazionale (o asilo politico).

La sola domanda quindi varia la posizione giuridica di irregolarità e rende il cittadino straniero a tutti gli effetti una persona regolarmente soggiornante sul territorio, con tutti i diritti e i doveri connessi all’esistere agli occhi dello Stato.

Ma chi può fare domanda di asilo politico? Secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, il diritto d’asilo è un principio fondamentale riconosciuto a chi fugge da persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica. In Italia poi all’articolo 10 comma 3 la nostra Costituzione recita: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”

È da notare qui la lungimiranza del legislatore che parla di libertà democratiche previste dalla nostra Costituzione non da quella di altri Paesi. Alcuni dei diritti fondamentali sono relativi alla salute, all’istruzione, alla giustizia, alla religione, alla libertà di opinione.
La Convenzione di Ginevra del 1951, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 e la Convenzione di New York del 1984 pongono le basi per quello che è il diritto internazionale in relazione ai diritti umani.

Dal punto di vista normativo, il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale è regolato dal Decreto Legislativo 25/2008. Durante questo iter, il richiedente asilo ha diritto a restare in Italia fino alla decisione delle autorità competenti. Anche in caso di diniego, può presentare ricorso, prolungando così la sua permanenza legale. Secondo i dati più recenti del Ministero dell’Interno e dell’UNHCR, nel 2023 sono state presentate circa 85.000 domande di protezione internazionale in Italia. Circa il 30% delle richieste ha ricevuto una forma di protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria o speciale), mentre il resto è stato respinto, con possibilità di appello.

Possiamo dire quindi che è vero che spesso i richiedenti asilo arrivano irregolarmente sul territorio italiano, ma una volta espressa la volontà di chiedere protezione, acquisiscono uno status regolare fino alla conclusione della procedura. Definirli clandestini è quindi errato sia dal punto di vista giuridico sia da quello logico, poiché la clandestinità implica l’assenza di un titolo legale di soggiorno, che i richiedenti asilo possiedono.

Utilizzare il termine clandestino o irregolare in questo contesto è fuorviante e contribuisce a una narrazione distorta del fenomeno migratorio.

Imparare ad usare la terminologia corretta nei confronti delle persone è fondamentale per avere un punto di vista non retorico sul tema; serve a dare significato e quindi verità ai fatti che non sono, e non saranno mai, solo una convinzione personale.